10 Agosto 2007
RIASSETTO DELLA NORMATIVA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Sulla G.U. n. 185 del 10.08.2007 é stata pubblicata la L. 03.08.2007, n° 123
recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa
in materia". Il provvedimento contiene la delega al governo ad
adottare, entro nove mesi dalla sua entrata in vigore (quindi entro il
25.05.2008), uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma
delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro, ed inoltre reca altre misure immediatamente
operative, delle quali di seguito si segnalano le principali.
a) L'art.
6 del provvedimento, estendendo quanto già previsto per i cantieri edili dal
comma 3 dell'art. 36-bis della L. 248/2006 (diu conversione in legge del
cosiddetto decreto Bersani), dispone che a far data del 01.09.2007 il
personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici deve essere dotato di
apposite tessere di riconoscimento corredate di fotografia, che i lavoratori
sono obbligati ad esporre. Peraltro é previsto che per i datori di lavoro con
meno di dieci (10) dipendenti detto obbligo può essere massolto mediante
annotazione su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente.
Ai fini del computo dei dieci lavoratori
si tiene conto di tutte le tipologie contrattuali, ivi compresi i lavoratori
autonomi. La violazione degli obblighi sopra descritti comporta l'aplicazione
a carico del datore di lavoro delle medesime sanzioni previste dalla
L. 248/2006 (da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore per il datore di
lavoro, da 50 a 300 euro per il lavoratore che non espone di
tesserino).
b) L'art. 8, modificando l'art. 86 del Codice dei
contratti (D.Lgs.
163/2006), ed in particolare il comma 3-bis di detto
articolo, introdotto dalla L. 296/2007 (Legge Finanziaria 2007), specifica
che il costo del lavoro ed il costo relativo alla sicurezza devono
essere
specificatamente indicati nell'ambito della presentazione di offerte
nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e
di forniture. Il nuovo comma 3-ter del citato art. 86 D.Lgs. 163/2006
prevede inoltre che il costo relativo alla sicurezza non può essere
comunque soggetto a ribasso d'asta.
c) L'art. 5, fermo restando
quanto già previsto per i cantieri edili dal citato art. 36-bis della L.
248/2006 (di conversione in legge del
cosiddetto decreto Bersani), dispone
che il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di
un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura
pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati,
ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, o in
generale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavororo.
Fonte: Collegio Periti Industriali di Lucca