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10 Agosto 2007

RIASSETTO DELLA NORMATIVA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Sulla G.U. n. 185 del 10.08.2007 é stata pubblicata la L. 03.08.2007, n° 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza    sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia". Il provvedimento contiene la delega al governo ad    adottare, entro nove mesi dalla sua entrata in vigore (quindi entro il 25.05.2008), uno o più decreti legislativi per il riassetto e la    riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed inoltre reca altre misure    immediatamente operative, delle quali di seguito si segnalano le principali.
   a) L'art. 6 del provvedimento, estendendo quanto già previsto per i cantieri edili dal comma 3 dell'art. 36-bis della L. 248/2006 (diu conversione in legge del cosiddetto decreto Bersani), dispone che a far data del 01.09.2007 il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici deve essere dotato di apposite tessere di riconoscimento corredate di fotografia, che i lavoratori sono obbligati ad esporre. Peraltro é previsto che per i datori di lavoro con meno di dieci (10) dipendenti detto obbligo può essere massolto mediante annotazione su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
Ai fini del computo dei dieci lavoratori si tiene conto di tutte le tipologie contrattuali, ivi compresi i lavoratori autonomi. La violazione degli obblighi sopra descritti comporta l'aplicazione a carico del datore di lavoro delle medesime sanzioni previste dalla L. 248/2006 (da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore per il datore di lavoro, da 50 a 300 euro per il lavoratore che non espone di tesserino).

   b) L'art. 8, modificando l'art. 86 del Codice dei contratti (D.Lgs.
163/2006), ed in particolare il comma 3-bis di detto articolo, introdotto dalla L. 296/2007 (Legge Finanziaria 2007), specifica che il costo del lavoro ed il costo relativo alla sicurezza devono essere
specificatamente indicati nell'ambito della presentazione di offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. Il nuovo comma 3-ter del citato art. 86 D.Lgs. 163/2006 prevede inoltre che il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

   c) L'art. 5, fermo restando quanto già previsto per i cantieri edili dal citato art. 36-bis della L. 248/2006 (di conversione in legge del
cosiddetto decreto Bersani), dispone che il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, o in generale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavororo.

Fonte: Collegio Periti Industriali di Lucca


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