27 Marzo 2008
IMPIANTI NEGLI EDIFICI : IN VIGORE DA OGGI IL NUOVO REGOLAMENTO
Il nuovo decreto sulla sicurezza degli impianti, che a una
lettura superficiale può sembrare non radicalmente diverso dalle norme già in
vigore, prevede alcune misure dagli effetti rivoluzionari.
Il primo passo è coprire una lacuna delle norme precedenti:
la sicurezza degli impianti è estesa anche a quelli negli edifici commerciali e
non solo in quelli residenziali. Vero è che le norme di sicurezza sul lavoro,
(Dlgs 626/1994) tappavano in parte questo "buco", ma ora si è fatto
ordine. Ma la novità più grande è nascosta nei commi dal 3 al 5 dell'articolo
8.
I nuovi allacciamenti di gas, energia elettrica, acqua, o le
implementazioni degli stessi, diventano di fatto "provvisori". Entro
30 giorni dall'allacciamento o dal potenziamento, il cliente deve consegnare
all'azienda distributrice dell'elettricità, del metano o dell'acqua, copia
della dichiarazione di conformità dell'impianto o copia della dichiarazione di
rispondenza sostitutiva. Decorso tale termine, il fornitore o il distributore,
previo congruo avviso, sospende la fornitura.
È evidente che qui il decreto riprende, ampliandole a
diversi altri impianti, le norme dettate dall'Autorità dell'energia elettrica e
il gas con la delibera n. 40/2004, che si applicavano però solo agli impianti a
metano. Con la differenza che la delibera, più volte modificata, si dilunga nel
dettaglio a prevedere modalità, iter burocratici, modelli allegati, che qui
mancano, nonostante che la norma sia formalmente operativa dal 27 marzo 2008.
Facile immaginare lo sconcerto che si provocherà nelle
aziende distributrici (per esempio nell'Enel o nell'Aem, tanto per ricordare
alcune sigle importanti), oltre che, naturalmente, nell'utenza. In fase
transitoria, è inimmaginabile che non si ricorra a qualche compromesso, in
attesa di vederci più chiaro.
Di grande rilievo è anche il fatto che ora la progettazione
viene prevista per ogni opera di "installazione, trasformazione e
ampliamento" di tutti gli impianti, fosse solo quella di manutenzione
straordinaria non soggetta a Dia, la denuncia di inizio attività. In precedenza
il progetto era previsto solo per quelli più "importanti" (per
esempio quelli elettrici oltre i 6 kw di potenza della caldaia, per le canne fumarie
ramificate eccetera).
Fonte di polemiche tra gli addetti al settore è il fatto che
la possibilità di progettare gli impianti più "semplici" sia data ora
non solo agli iscritti agli albi professionali, ma anche agli impiantisti con requisiti
tecnici riconosciuti.
Fonte: Il Sole 24 Ore
29 Febbraio 2008
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO MISURE, VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs 19/11/2007 n° 257
Con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 dell’11 gennaio, del
Decreto Legislativo n. 257/2007, l’Italia recepisce la direttiva
europea 2004/40/CE contenente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative alla esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici.
Il decreto legislativo va a modificare il DLgs
626/94, con l’inserimento del titolo V-ter ( 8 articoli) e
l’allegato VI-bis (tabelle con valori limite di esposizione e
valori di azione): in pratica si è intervenuti operando sulla
legge 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in attesa di arrivare
alla ridefinizione e alla “ristrutturazione” della
“626” con l’emanazione, in un prossimo futuro, del
testo unico che riordinerà l’intera materia.
Il
recepimento della Direttiva Europea è un passo molto importante,
che coinvolgerà operativamente il mondo dell’impresa,
introducendo cambiamenti sia pratici che di atteggiamento nei confronti
del rischio “campi elettromagnetici” nei luoghi di lavoro.
Il riferimento normativo precisa in termini di prescrizioni e limiti di
esposizioni in sostituzione dei valori vigenti stabiliti dai DPCM 8
luglio 2003 (in attuazione della legge 36/2001, la legge quadro sulla
protezione dai CEM) a protezione del pubblico, che sono espressamente
non applicabili alle esposizioni professionali.
Questa
direttiva determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione
ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il periodo di
lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve
termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di
correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da
correnti di contatto.
Ogni azienda dovrà fare un
censimento delle proprie apparecchiature e dopo aver avviato
l’analisi dei macchinari presenti, predisporre una campagna di
misure dei livelli di campi elettromagnetici ai quali sono esposti i
lavoratori. La valutazione, la misurazione ed il calcolo dovranno
essere effettuati in conformità alle norme europee
standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC) che dovrebbe pubblicare entro aprile una sorta di elenco
ragionato, macchina per macchina, in cui vengono presentate le
specifiche e le indicazioni dei possibili problemi, nonché le
prescrizioni nell’uso ai fini della protezione del lavoratore.
La
valutazione, la misurazione devono essere periodicamente aggiornate e
programmate con cadenza almeno quinquennale e comunque in presenza di
significativi mutamenti aziendali o se gli esiti della sorveglianza
sanitaria ne consigliano la revisione.
A seguito della
valutazione dei rischi, il datore di lavoro dovrà applicare un
programma d'azione che comprenda, metodi o interventi che riportino i
valori d’esposizione ai CEM nei limiti previsti dalla norma quali
ad esempio:
• Metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai CEM;
• Scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore
•
Misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici,
l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi
di protezione della salute;
• Programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
• Riprogettazione della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro.
Le
varie disposizioni contenute nel decreto si applicano dal 30 aprile
2008 (obbligo di valutazione comprensiva , di norma, misurazioni
strumentali).
Fonte: Progresso Elettrico