Fibreglass Company    

27 Marzo 2008

IMPIANTI NEGLI EDIFICI : IN VIGORE DA OGGI IL NUOVO REGOLAMENTO

Il nuovo decreto sulla sicurezza degli impianti, che a una lettura superficiale può sembrare non radicalmente diverso dalle norme già in vigore, prevede alcune misure dagli effetti rivoluzionari.

Il primo passo è coprire una lacuna delle norme precedenti: la sicurezza degli impianti è estesa anche a quelli negli edifici commerciali e non solo in quelli residenziali. Vero è che le norme di sicurezza sul lavoro, (Dlgs 626/1994) tappavano in parte questo "buco", ma ora si è fatto ordine. Ma la novità più grande è nascosta nei commi dal 3 al 5 dell'articolo 8.

La dichiarazione al fornitore

I nuovi allacciamenti di gas, energia elettrica, acqua, o le implementazioni degli stessi, diventano di fatto "provvisori". Entro 30 giorni dall'allacciamento o dal potenziamento, il cliente deve consegnare all'azienda distributrice dell'elettricità, del metano o dell'acqua, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto o copia della dichiarazione di rispondenza sostitutiva. Decorso tale termine, il fornitore o il distributore, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

È evidente che qui il decreto riprende, ampliandole a diversi altri impianti, le norme dettate dall'Autorità dell'energia elettrica e il gas con la delibera n. 40/2004, che si applicavano però solo agli impianti a metano. Con la differenza che la delibera, più volte modificata, si dilunga nel dettaglio a prevedere modalità, iter burocratici, modelli allegati, che qui mancano, nonostante che la norma sia formalmente operativa dal 27 marzo 2008.

Facile immaginare lo sconcerto che si provocherà nelle aziende distributrici (per esempio nell'Enel o nell'Aem, tanto per ricordare alcune sigle importanti), oltre che, naturalmente, nell'utenza. In fase transitoria, è inimmaginabile che non si ricorra a qualche compromesso, in attesa di vederci più chiaro.

 Progetti sempre obbligatori

Di grande rilievo è anche il fatto che ora la progettazione viene prevista per ogni opera di "installazione, trasformazione e ampliamento" di tutti gli impianti, fosse solo quella di manutenzione straordinaria non soggetta a Dia, la denuncia di inizio attività. In precedenza il progetto era previsto solo per quelli più "importanti" (per esempio quelli elettrici oltre i 6 kw di potenza della caldaia, per le canne fumarie ramificate eccetera).

 Nuovi professionisti

Fonte di polemiche tra gli addetti al settore è il fatto che la possibilità di progettare gli impianti più "semplici" sia data ora non solo agli iscritti agli albi professionali, ma anche agli impiantisti con requisiti tecnici riconosciuti.

Resta da chiarire quali siano gli installatori qualificati al progetto. Quelli che hanno i nuovi requisiti professionali implementati, previsti dal nuovo decreto? Oppure ci si accontenta di quelli con i requisiti previsti dalla legge n. 46 del 1990? O, infine, anche quelli operativi prima del 1990, che talora non hanno terminato neanche le scuole elementari? Non è un mistero che esistono anche artigiani con esperienza "sul campo" superiore a quella di ingegneri e periti, che però non sono materialmente in grado di stendere come si deve un progetto, per semplici carenze formative.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

Nuova Legge

How We Started

29 Febbraio  2008

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO MISURE, VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs 19/11/2007 n° 257

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 dell’11 gennaio, del Decreto Legislativo n. 257/2007, l’Italia recepisce la direttiva europea 2004/40/CE contenente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.
Il decreto legislativo va a modificare il DLgs 626/94, con l’inserimento del titolo V-ter ( 8 articoli) e l’allegato VI-bis (tabelle con valori limite di esposizione e valori di azione): in pratica si è intervenuti operando sulla legge 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in attesa di arrivare alla ridefinizione e alla “ristrutturazione” della “626” con l’emanazione, in un prossimo futuro, del testo unico che riordinerà l’intera materia.
Il recepimento della Direttiva Europea è un passo molto importante, che coinvolgerà operativamente il mondo dell’impresa, introducendo cambiamenti sia pratici che di atteggiamento nei confronti del rischio “campi elettromagnetici” nei luoghi di lavoro. Il riferimento normativo precisa in termini di prescrizioni e limiti di esposizioni in sostituzione dei valori vigenti stabiliti dai DPCM 8 luglio 2003 (in attuazione della legge 36/2001, la legge quadro sulla protezione dai CEM) a protezione del pubblico, che sono espressamente non applicabili alle esposizioni professionali.
 
Questa direttiva determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il periodo di lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto.
Ogni azienda dovrà fare un censimento delle proprie apparecchiature e dopo aver avviato l’analisi dei macchinari presenti, predisporre una campagna di misure dei livelli di campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione ed il calcolo dovranno essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) che dovrebbe pubblicare entro aprile una sorta di elenco ragionato, macchina per macchina, in cui vengono presentate le specifiche e le indicazioni dei possibili problemi, nonché le prescrizioni nell’uso ai fini della protezione del lavoratore.
La valutazione, la misurazione devono essere periodicamente aggiornate e programmate con cadenza almeno quinquennale e comunque in presenza di significativi mutamenti aziendali o se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne consigliano la revisione.
A seguito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro dovrà applicare un programma d'azione che comprenda, metodi o interventi che riportino i valori d’esposizione ai CEM nei limiti previsti dalla norma quali ad esempio:
•    Metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai CEM;
•    Scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore
•    Misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
•    Programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
•    Riprogettazione della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro.

Le varie disposizioni contenute nel decreto si applicano dal 30 aprile 2008 (obbligo di valutazione comprensiva , di norma, misurazioni strumentali).

Fonte: Progresso Elettrico

Magnete

 

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