26 Luglio 2007
MODIFICHE AL D.LGS. 626/94
La LEGGE 27 Dicembre 2006 n° 296 ha introdotto silenziosamente nel DLgs 626
all'art.7 per tutti i datori di lavoro importanti novità. ART. 7 Contratto di
appalto o contratto d'opera 1) Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: a) verifica, anche
attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato,
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3) Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2) Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
3-bis) L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i
quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non
risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro.
Fonte: Esseticonsulenza